Essere titolari di una partita IVA comporta numerosi vantaggi, come la possibilità di lavorare in autonomia e gestire la propria attività secondo le proprie esigenze.
Tuttavia, è fondamentale anche considerare le implicazioni legate alla salute e alla gestione della malattia.
In questo articolo, esploreremo cosa accade quando un professionista con partita IVA si trova ad affrontare un periodo di malattia e quali sono i diritti e doveri in questa situazione.
Malattia e Obblighi Fiscali
Quando un professionista si ammala, è importante sapere che gli obblighi fiscali non si interrompono automaticamente.
Per esempio, gli ingegneri liberi professionisti versano i contributi alla loro cassa di appartenenza, Inarcassa, ed hanno diritto a una specifica indennità giornaliera di malattia nei casi in cui non riescano a lavorare.
Tuttavia, per poter richiedere l’indennità di malattia, gli ingegneri devono essere iscritti a Inarcassa da almeno tre anni e essere in regola col versamento dei contributi.
Per quanto riguarda la cassa degli artigiani o dei commercianti non ci sono indennità di malattia previste. Mentre per le altre categorie di lavoratori a partita Iva il tipo di tutela dipende dalla propria cassa di appartenenza oppure dalla Gestione Separata Inps.
Gli iscritti alla Gestione Separata dell’Inps, hanno diritto a due tipi di indennità di malattia:
indennità di malattia e l’indennità per degenza ospedaliera e spetta ai lavoratori:
- iscritti alla Gestione Separata;
- non titolari di pensione;
- non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
Come funziona la malattia con Partita Iva
Decorrenza e durata
Indennità di malattia
Spetta, nell’anno solare in cui si verifica la malattia, per un periodo non superiore a un sesto della durata complessiva del rapporto di lavoro e non inferiore a 20 giorni.
Per durata complessiva del rapporto di lavoro si intende il numero delle giornate lavorate o comunque retribuite nell’ambito del periodo di riferimento considerato, ai fini contributivi e reddituali, e cioè i 12 mesi precedenti l’inizio dell’evento di malattia.
Pertanto, il numero di giorni indennizzabili in uno stesso anno solare non può superare il limite massimo di 61 giorni (circolare INPS 16 aprile 2007, n. 76).
La tutela non spetta per periodi di malattia inferiori a quattro giorni.
Indennità per degenza ospedaliera
Spetta per tutte le giornate di ricovero (compresi i giorni di day hospital) fino a un massimo di 180 giorni nell’anno solare.
I periodi di malattia sono equiparati, ai fini della durata e della misura, a degenza ospedaliera se:
- vengono certificati come conseguenza di trattamenti terapeutici di malattie oncologiche e/o di gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti;
- provocano una temporanea inabilità al lavoro del 100 per cento.
Requisiti
Le indennità di malattia, di degenza ospedaliera e di malattia spettano solo se ricorrono contemporaneamente i seguenti requisiti:
- nei 12 mesi precedenti l’evento di malattia/ricovero, risulta accreditato almeno un mese di contribuzione piena alla Gestione Separata;
- nell’anno solare che precede quello dell’evento di malattia/ricovero, il reddito individuale, soggetto a contributo presso la Gestione Separata, non sia superiore al 70% del massimale contributivo, valido per lo stesso anno.
Come fare domanda
Per avere diritto all’indennità, il lavoratore deve farsi rilasciare il certificato di malattia dal medico curante che provvede a inviarlo online all’INPS.
Per l’erogazione della prestazione economica di malattia è possibile presentare la domanda mediante il servizio INPS dedicato, al fine di fornire ulteriori elementi utili alla liquidazione della tutela previdenziale.
Per gli eventi di degenza ospedaliera, la trasmissione della domanda è obbligatoria e deve essere presentata entro 180 giorni dalla data di dimissioni. La domanda deve essere presentata all’INPS attraverso il servizio dedicato.
Con il certificato digitale, il lavoratore è esonerato dall’obbligo di invio dell’attestato al proprio committente, che potrà riceverlo e visualizzarlo tramite i servizi messi a disposizione dall’INPS.
Se l’invio online non è possibile, il lavoratore deve farsi rilasciare dal medico curante il certificato di malattia in modalità cartacea.
Entro due giorni dalla data del rilascio, il lavoratore deve presentare o inviare:
- il certificato originale alla struttura territoriale INPS competente;
- l’attestato al proprio datore di lavoro.
Anche per i certificati di ricovero e di malattia rilasciati da parte delle strutture ospedaliere è previsto l’invio online.
Se i certificati vengono redatti in modalità cartacea, il lavoratore deve presentarli o inviarli:
- alla struttura territoriale INPS competente;
- al proprio committente (privi dei dati di diagnosi).
Visite mediche di controllo
Durante il periodo di malattia, il lavoratore deve rendersi reperibile al proprio domicilio, durante le fasce orarie previste dalla legge, per essere sottoposto ai controlli di verifica dell’effettiva temporanea incapacità lavorativa.
Le fasce di reperibilità sono, per tutti i giorni riportati nella certificazione di malattia (compresi i sabati, domenica e festivi), dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19.
L’assenza alla visita medica di controllo, se non giustificata, comporta l’applicazione di sanzioni, con il conseguente mancato indennizzo delle giornate di malattia per:
- un massimo di dieci giorni di calendario, dall’inizio dell’evento, in caso di prima assenza alla visita di controllo non giustificata;
- il 50% dell’indennità nel restante periodo di malattia, in caso di seconda assenza alla visita di controllo non giustificata;
- il totale dell’indennità dalla data della terza assenza alla visita di controllo non giustificata.
Se necessario, durante il periodo di prognosi del certificato, il lavoratore può cambiare l’indirizzo di reperibilità comunicandolo tempestivamente:
- al committente, con le modalità previste dal contratto;
- all’INPS, attraverso il servizio “Sportello al cittadino per le visite mediche di controllo”
È importante conoscere i propri diritti e doveri in caso di malattia. In Italia, i titolari di partita IVA non hanno gli stessi diritti dei lavoratori dipendenti in termini di assenza per malattia, ma hanno comunque diritto a una certa protezione.
È fondamentale consultare un commercialista per comprendere appieno le proprie opzioni e diritti.
