Con la Circolare n. 26/E del 15 ottobre 2020 l’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti concernenti l’applicazione dell’art. 124 del Decreto Rilancio contenente un elenco tassativo di beni oggetto di agevolazione IVA.
Il regime Iva agevolato è applicabile a qualsiasi cedente e acquirente:
- in esenzione da Iva fino al 31 dicembre 2020
- con aliquota al 5% dal 1° gennaio 2021, ma solo se riguarda prodotti espressamente elencati dalla norma.
Si tratta di quei dispositivi necessari a combattere il contagio o la malattia da covid 19: Ventilatori polmonari per terapia intensiva e subintensiva;
- monitor multiparametrico anche da trasporto;
- pompe infusionali per farmaci e pompe peristaltiche per nutrizione enterale;
- tubi endotracheali;
- caschi per ventilazione a pressione positiva continua;
- maschere per la ventilazione non invasiva;
- sistemi di aspirazione;
- umidificatori;
- laringoscopi;
- strumentazione per accesso vascolare;
- aspiratore elettrico;
- centrale di monitoraggio per terapia intensiva;
- ecotomografo portatile;
- elettrocardiografo;
- tomografo computerizzato;
- mascherine chirurgiche;
- mascherine Ffp2 e Ffp3;
- articoli di abbigliamento protettivo per finalita’ sanitarie quali guanti in lattice, in vinile e in nitrile, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione, calzari e soprascarpe,
cuffie copricapo, camici impermeabili, camici chirurgici; - termometri;
- detergenti disinfettanti per mani;
- dispenser a muro per disinfettanti;
- soluzione idroalcolica in litri;
- perossido al 3 per cento in litri;
- carrelli per emergenza;
- estrattori RNA;
- strumentazione per diagnostica per COVID-19;
- tamponi per analisi cliniche;
- provette sterili;
- attrezzature per la realizzazione di ospedali da campo.
Come visto il regime di favore ha un ambito soggettivo molto ampio. Per quanto riguarda l’ambito oggettivo le considerazioni sono analoghe e infatti, l’agevolazione IVA è applicabile alle cessioni onerose e a quelle gratuite dei beni sopra elencati, nonché alle prestazioni di servizi di cui all’art 16 del decreto iva.
La Circolare specifica che la norma è sovrapponibile ad altre disposizioni che prevedono simili discipline.
Ad esempio le cessioni gratuite di beni effettuate in favore di enti pubblici, associazioni riconosciute o fondazioni e alle ONLUS (art 10 primo comma, n 12 dpr 633/72) per le quali non è consentita la detrazione dell’imposta assolta sull’acquisto, in base all’art 124, se la cessione riguarda uno dei beni indicati nell’elenco tassativo, godono invece di tutto quanto previsto per questo regime IVA straordinario.
La circolare suggerisce che sulle fatture di riferimento per queste cessioni si possa riportare la dicitura “operazione esente con diritto alla detrazione” oppure “cessione esente ai sensi dell’art 124 comma 2 del DL 34/2020”, dicitura comunque non obbligatoria per godere della agevolazione.
