
L’INPS ha annunciato, con la circ. 14.12.2020 n. 146, l’apertura del canale telematico per la presentazione delle nuove domande per le indennità onnicomprensive riconosciute dall’art. 9 (Indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e degli incaricati alle vendite) commi 2, 3, 5 e 6 del DL 157/2020 alle categorie di lavoratori di seguito elencate, in possesso di determinati requisiti:
- lavoratori stagionali e lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
- lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
- lavoratori intermittenti;
- lavoratori autonomi occasionali;
- lavoratori incaricati alle vendite a domicilio;
- lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
- lavoratori dello spettacolo.
Il termine di presentazione delle domande è stato spostato dal 15 al 31 dicembre 2020, per consentire a tutti di aderire in tempo utile al beneficio.
Resta invece confermata, per le stesse categorie sopra elencate, la scadenza del 18 dicembre 2020 per la presentazione delle nuove domande per le indennità contemplate dall’art. 15 (Nuova indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo) commi 2, 3, 5 e 6 del DL 137/2020, come già indicato dalla circ. INPS n. 137/2020.
Lo Studio Fittipaldi è a disposizione per tutti i chiarimenti richiesti.