
Spetta un nuovo contributo a fondo perduto per gli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive introdotte dal DPCM 24.10.2020 (i codici ATECO che possono fruire del contributo a fondo perduto sono stati ampliati dall’art. 1 del DL 149/2020, mediante la previsione di un nuovo Allegato 1).
In particolare, spetta a quei soggetti che:
- hanno la partita IVA attiva alla data del 25.10.2020;
- dichiarano di svolgere come attività prevalente, ai sensi dell’art. 35 del DPR 633/72, una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell’Allegato 1 al decreto (tra cui bar, pasticcerie, gelaterie, ristoranti, piscine, palestre, teatri, cinema, alberghi);
- hanno un ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 (il contributo spetta anche in assenza di tale requisito ai soggetti riportati nell’Allegato 1 che hanno attivato la partita IVA dall’1.1.2019).
Possono beneficiare dell’agevolazione anche i soggetti con ricavi/compensi 2019 superiori a 5 milioni di euro che erano stati esclusi dal precedente contributo.
La modalità di erogazione del contributo è la seguente:
- accreditamento diretto da parte dell’Agenzia delle Entrate sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo, per i soggetti che ne hanno già beneficiato in base al precedente DL 34/2020 ex art. 25 (c.d. Decreto Rilancio);
- per i soggetti che non hanno già usufruito del contributo previsto dal Decreto Rilancio, le modalità ed i termini di presentazione della domanda saranno disciplinati da un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.
La quota di contributo spettante verrà stabilita sulla base dello stesso parametro utilizzato per i soggetti che avevano già ricevuto il precedente contributo e in particolare applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019, pari al:
- 20% per soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nell’ultimo periodo d’imposta;
- 15% per soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 euro e fino a un milione di euro nell’ultimo periodo d’imposta;
- 10% per soggetti con ricavi o compensi superiori a un milione di euro.
Il contributo spetta anche in assenza dei requisiti di fatturato per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019 e fino al 24 ottobre 2020.
Per questi ultimi il contributo è calcolato applicando ai coefficienti settoriali riportati sopra (100,150,200,400% ) agli importi minimi stabiliti dalla norma e cioè:
- 1000 euro per le persone fisiche
- 2000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
NON possono accedere a questa agevolazione tutti coloro i quali hanno cessato la partita IVA alla data del 25 ottobre 2020.
Inoltre è stato previsto un incremento del 50% per alcune attività nelle c.d. “zone rosse” o “arancioni” rispetto alla quota indicata nell’Allegato 1 per determinate attività con domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale denominate “zone rosse e arancioni”.
Si tratta, in particolare, delle seguenti attività:
- gelaterie e pasticcerie, anche ambulanti (codici ATECO 561030 e 561041);
- bar e altri esercizi simili senza cucina (563000);
- alberghi (551000).
La quota percentuale è quindi elevata, in tali casi, dal 150% al 200%.
Lo studio resta a disposizione per tutti i chiarimenti.