Manca un mese alla scadenza per le domande di adesione alla Rottamazione Quater, che può essere fatta anche da casa.
La Rottamazione Quater è stata introdotta dalla Legge di Bilancio 2023 e si applica ai carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.
Questa è la prima “Rottamazione” presentabile solo on line perché non esiste il modello fisico da presentare allo sportello. La domanda si fa collegandosi all’area riservata del sito di AeR seguendo le istruzioni guidate.
Articolo 1, comma 231 – 252 della Legge di Bilancio
L’articolo 1, comma 231 – 252 della Legge di Bilancio ha introdotto la c.d. rottamazione-quater che consente di definire in modo agevolato i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° Gennaio 2000 al 30 Giugno 2022.
Chi aderisce alla rottamazione quater, potrà versare solo l’importo dovuto a titolo di capitale e quello dovuto a titolo di rimborso spese per le eventuali procedure esecutive e per i diritti di notifica.
Per quanto riguarda i debiti relativi alle multe stradali o ad altre sanzioni amministrative, l’accesso alla misura agevolativa prevede che non siano da corrispondere le somme dovute a titolo di interessi.
Non rientrano nella rottamazione quater:
- i carichi relativi alle risorse proprie dell’Unione Europea
- all’Iva riscossa all’importazione
- i recuperi degli aiuti di Stato
- i crediti derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti e multe
- ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna.
Per i carichi delle Casse/Enti previdenziali di diritto privato, la Legge prevede che possano rientrare nella Definizione agevolata solo dopo apposita delibera di tali enti creditori pubblicata entro il 31 gennaio 2023.
Il debitore è tenuto a presentare, entro il 30 aprile 2023, la dichiarazione con la quale manifesta la volontà di aderire alla rottamazione-quater.
Si può decidere il numero delle rate (al massimo 18) con cui intende effettuare il pagamento delle somme dovute.
Per i pagamenti a rate di 18, si applicano gli interessi al tasso del 2 per cento annuo (a decorrere dal 1° agosto 2023):
- la prima e la seconda rata, con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre 2023, hanno un importo pari al 10 per cento della somma dovuta;
- le restanti 16 rate, tutte con la stessa cifra, avranno scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a partire dal 2024.
Il contribuente può presentare in tempi diversi, ma sempre entro il 30 aprile 2023, anche altre dichiarazioni di adesione che potranno essere riferite ad altri carichi.
La presentazione di più istanze, quando i carichi sono rilevanti, offre indubbiamente vantaggi per il richiedente. Questi potrà decidere di suddividere le cartelle ed anche i ruoli che intende rottamare.
La presentazione dell’istanza di rottamazione porterà il blocco delle procedure esecutive in corso, almeno sino al 31 luglio prossimo.
Resta inteso che tale blocco opererà soltanto per i carichi iscritti a ruolo che siano oggetto di rottamazione. L’Agenzia delle entrate-Riscossione potrà agire per tutti quelli non rottamabili o non inseriti nell’istanza.


